Statuto

L’ Associazione “Amici della Musica” FEDELE FENAROLI, riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1254 del 12.10.1990, persegue lo scopo di favorire e diffondere la cultura musicale, promuovendo concerti, seminari ed attività didattiche in genere e curando, in particolare, l’organizzazione dei corsi musicali estivi e delle manifestazioni a questi collegate. Coerentemente con i propri fini istituzionali; organizza corsi di formazione professionale in ambito musicale, artistico e culturale ai sensi dell’art. 5 della legge 845/78; istituisce centri di studi musicali, scuole ed organi di istruzione musicale a qualsiasi livello; coordina incontri, dibattiti, seminari, convegni e mostre; promuove il raccordo e la collaborazione con altri enti e/o associazioni culturali; favorisce lo studio, la ricerca, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio musicale internazionale, nazionale e abruzzese, per la musica antica, classica, sacra, jazz e contemporanea, istituendo centri di ricerche musicali; provvede alla gestione di strutture ricettive in genere, sale convegni, auditorium, complessi monumentali, cinema, teatri per conto di enti pubblici e privati. L’Associazione è costituita da soci sostenitori, nominati fra le persone, le associazioni, le società e/o gli enti pubblici o economici che le erogano contributi, e da soci ordinari, nominati dal Consiglio Direttivo su domanda scritta. L’Associazione opera senza scopo di lucro. Con l'Estate Musicale Frentana, la Città di Lanciano, nel solco di una tradizione musicale secolare, ha concorso non poco alla formazione artistica dei musicisti, consentendo, sin dalla prima edizione dei Corsi Internazionali Estivi, a giovani provenienti da tutto il mondo di sviluppare lo studio teorico e pratico della musica mediante una formazione professionale guidata da docenti di chiara fama. Hanno profuso il loro insegnamento i musicisti Dallapiccola, Petrassi, Gavazzeni, Vlad, Zecchi, Donatoni, Rota; i direttori Ferrara, Chailly, Bellugi, De Bernart, Renzetti, e come responsabili di settori particolari, Perticaroli, Fait, Bacchelli, Sacchetti, Cavallotti, Tiboni. Nella direzione artistica si sono avvicendati, fra gli altri, Domenico Ceccarossi, Piero Guarino, Luigi Torrebruno, Bruno Boccia, Riccardo Allorto, Donato Renzetti, Marc Andreae, ecc. Un ambìto riconoscimento per l'opera svolta, è pervenuta all'Associazione da Papa Giovanni Paolo II, che, in occasione del Giubileo degli Artisti (Anno Santo 2000), le ha conferito, su indicazione della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, fondata nel 1542, il prestigioso Premio delle Pontificie Accademie 'per il trentennale impegno in favore di giovani musicisti provenienti da vari Paesi'. Danno sostegno ed assistenza a tutte le iniziative dell'Associazione: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Comune di Lanciano, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, ed altri enti ed imprese private. L'associazione "Amici della Musica" FEDELE FENAROLI, organizzatrice dei corsi di formazione orchestrale famosi in tutto il mondo e dell'Estate Musicale Frentana, da più di quarant'anni continua ad ispirarsi ai valori guida che da sempre ne hanno contraddistinto l'attività: 1° l'eccellenza nell'insegnamento; 2° la flessibilità dei Corsi, mirati all'apprendimento differenziato secondo le necessità dello studente; 3° la preparazione dei giovani strumentisti al confronto e a fare musica insieme tramite la realizzazione dei progetti concertistici.

Art. 1) L’Associazione “Amici della Musica” Fedele Fenaroli, dotata di personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1254 del 12.10.1990, coerentemente con i propri fini istituzionali;
1° Organizza concerti e corsi di formazione professionale in ambito musicale, artistico e culturale ai sensi dell’art. 5 della legge 845/78;
2° Istituisce centri di studi musicali, scuole ed organi di istruzione musicale a qualsiasi livello;
3° Organizza e coordina, incontri, dibattiti, seminari, convegni e mostre;
4° Promuove il raccordo e la collaborazione con altri enti e/o associazioni culturali;
5° Favorisce lo studio, la ricerca, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio musicale internazionale, nazionale e abruzzese istituendo centri di ricerche musicali;
6° Provvede alla gestione di strutture ricettive e culturali in genere, sale convegni auditorium, complessi monumentali, scuole, cinema, teatri, per conto di enti pubblici e privati.

Art. 2) L’Associazione opera senza scopo di lucro.

Art. 3) L’Associazione ha sede legale in Via Larghetto Malvò, 12 – 66034 Lanciano (CH). Essa ha durata fino al 31.12.2050, salvo proroghe deliberate dall’assemblea dei soci o anticipato scioglimento.

Art. 4) L’associazione è costituita da soci sostenitori, nominati fra le persone, le associazioni, le società e/o gli enti pubblici o economici chele erogano contributi e da soci ordinari, nominati dal Consiglio Direttivo su domanda scritta.
a) Soci sostenitori: sono nominati tali dall’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, fra le persone, le associazioni, le società e/o gli enti pubblici o economici che erogano contributi all’associazione. Gli enti, associazioni o società che acquistano la qualifica di soci sostenitori partecipano alle assemblee dei soci con il loro legale rappresentante o con persona all’uopo delegata. Sono attualmente soci sostenitori, il Comune di Lanciano, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e la Regione Abruzzo, i quali possono nominare da uno fino a tre rappresentanti che partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo dell’associazione.
b) Soci ordinari: sono nominati dal consiglio direttivo su loro domanda scritta e presentati da soci iscritti all’associazione da almeno tre anni consecutivi, recante l’accettazione esplicita, integrale e senza riserve delle norme dello Statuto. L’ammissione si intenderà perfezionata dopo il pagamento della eventuale quota di ammissione e della quota sociale.

Art. 5) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere le domande di ammissione e la sua decisione al riguardo è inappellabile. Nell’esame delle domande dovrà essere seguito l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. Il Consiglio Direttivo può stabilire quote sociali differenziate e agevolazioni per minorenni e studenti.

Art. 6) La qualifica di socio si perde:
a) Per dimissioni volontarie, che devono essere trasmesse al consiglio direttivo in forma scritta. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
b) Per morosità, nel caso il socio non versi la quota sociale entro 30 gg. dal formale invito di pagamento della stessa trasmesso a mezzo raccomandata a. r.
c) Per radiazione in caso di particolare gravità. La radiazione viene decisa dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo previa notifica della proposta stessa e delle sue motivazioni all’interessato, cui deve essere concesso un termine non minore di 10 gg. per fare pervenire al Consiglio Direttivo una memoria scritta. Di tale memoria dovrà essere data lettura in assemblea prima di assumere la decisione sulla proposta di radiazione. Il voto dei soci presenti o rappresentati in assemblea sulla proposta di radiazione è segreto. Il socio radiato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata l’avvenuta radiazione.

Art. 7) Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote e/o dei contributi versati.

ASSEMBLEE

Art. 8) All’assemblea generale ordinaria dei soci hanno diritto di partecipare i soci sostenitori e tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo con lettera da spedirsi o consegnarsi a mano almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza e con avviso da affiggere rispettando lo stesso termine, presso la sede dell’associazione. La lettera di convocazione deve contenere l’ordine del giorno fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea generale dei soci deve essere convocata ogni anno entro il primo semestre. L’assemblea generale ordinaria dei soci ha competenza a: a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo b) determinare per indirizzi generali l’attività annuale dell’associazione dietro un programma di gestione non vincolante presentato dal Consiglio Direttivo. c) eleggere periodicamente i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le prescrizioni dell’Art. 11 d) modificare lo Statuto e l’Atto Costitutivo e) predisporre e/o modificare il regolamento per le elezioni. Ciascun socio presente in assemblea non può avere più di due deleghe. Per la validità dell’Assemblea è necessario siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà dei soci ammessi a partecipare all’assemblea stessa. Se non è raggiunto il numero prescritto dei soci presenti o rappresentanti, e sempre che sia previsto nell’avviso di convocazione, l’assemblea può tenersi un’ora dopo ed è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza o rappresentanza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo, se presenti rivestono la carica di Presidente e Segretario dell’Assemblea. In loro assenza, tali qualifiche vengono rivestite da due soci eletti a maggioranza dei presenti. Il Presidente, previo accertamento della regolarità della convocazione, dichiara aperta l’assemblea. Egli ha il compito di dirigere e regolare la discussione. Il Segretario redige il verbale dell’assemblea che deve essere sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente e che deve essere poi conservato presso la sede dell’Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratoti non hanno diritto al voto.

Art. 9) L’Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo con lettera da spedirsi o consegnarsi a mano almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, con avviso da affliggersi rispettando lo stesso termine presso la sede dell’associazione, quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o dietro richiesta scritta e motivata firmata da almeno 1/6 di tutti i soci. L’Assemblea straordinaria dei soci ha normale potere deliberativo nelle materie sulle quali è chiamata a pronunciarsi. Per quanto riguarda non previsto, valgono le norme relative all’Assemblea generale ordinaria dei soci.

ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO E LORO ELEZIONE

Art. 10) Organi consiliari di gestione e controllo dell’Amministrazione e dell’attività dell’Associazione sono il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Tali organismi restano in carica tre anni e sono eletti da tutti i soci aventi diritto al voto con sistema dell’urna aperta. Sono eleggibili i soci in regola con il versamento della quota sociale, iscritti all’Associazione da almeno tre anni. Spetta all’assemblea dei soci l’elezione di tutti i membri del Consiglio Direttivo; mentre, per quanto attiene al Collegio dei Revisori dei Conti, spetta all’assemblea dei soci l’elezione di tre membri, di cui uno effettivo che rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di due supplenti; mentre gli altri due membri effettivi del Collegio Sindacale, vengono designati rispettivamente dal Comune di Lanciano e dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona. Hanno diritto al voto i soci sostenitori ed i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere. Possono essere nominati alla carica di revisore dei conti anche coloro che non sono soci dell’associazione.

Art. 11) L’elezione avviene al termine dell’Assemblea generale ordinaria dei soci, salvo che, per dimissione o morte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti o per altre ragioni di particolare rilievo, da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo in carica, l’elezione stessa debba aver luogo tramite adunanza dei soci appositamente convocata. In tal Caso, per la convocazione, si adottano le procedure previste per l’Assemblea generale ordinaria dei soci. Fuori dall’ipotesi di cui sopra, in caso di morte, di dimissione o di radiazione di uno o più membri, gli organismi sociali si completeranno con i soci immediatamente seguenti nella classifica risultata dalle elezioni.

Art. 12) Gli organismi sociali decaduti per naturale scadenza del mandato, conservano i loro poteri fino all’insediamento dei nuovi organi quali risultano dalle votazioni. In caso di decadenza per altri motivi i poteri di ordinaria amministrazione saranno in capo al Presidente.

Art. 13) L’Assemblea dei soci nomina un collegio di scrutatori composto da almeno 3 soci, ed il presidente di tale collegio. Ciascun socio non può avere più di due deleghe. L’Assemblea dei soci decide l’orario di apertura e chiusura del seggio elettorale. L’urna deve restare aperta comunque almeno due ore. Art. 14) Il voto è segreto. La votazione viene effettuata con schede secondo le modalità prescritte nel regolamento per le elezioni. Le schede devono recare la firma del Presidente del collegio degli scrutatori. Un membro di tale collegio deve essere sempre presente alle operazioni di voto durante l’orario di apertura dell’urna. Lo spoglio va effettuato appena chiuse le urne alla presenza di tutti i membri del collegio degli scrutatori, salvo cause di forza maggiore, ed è pubblico. Terminate le operazioni di spoglio, il Presidente del collegio degli scrutatori redige verbale riportante i risultati della votazione. Provvede quindi, a dare comunicazione agli eletti del risultato ed a richiedere loro accettazione scritta da far pervenire all’Associazione entro sette giorni dalla comunicazione dell’incarico ricevuto. In caso di mancata accettazione dell’incarico, subentra il primo dei non eletti, che pure deve esprimere la propria accettazione per iscritto. I membri eletti vengono convocati dal Consigliere più anziano di età una volta ricevute le necessarie accettazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dai soci con la procedura prevista negli artt. 11 e segg. Ne fanno altresì parte, ai sensi dell’art.4 lett. a) del presente statuto, i rappresentanti del Comune di Lanciano della Banca Popolare di Lanciano e della Regione Abruzzo.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli spettanti per statuto alle Assemblee. Provvede a discutere ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo da proporre all’Assemblea generale ordinaria dei soci.

Art. 17) I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso venga meno nel triennio uno dei consiglieri per morte, dimissioni, radiazione o per altra causa, può essere chiamato a prendere il suo posto il primo dei non eletti che assumerà la carica dopo espressa dichiarazione di accettazione della carica stessa.

Art. 18) Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvede a nominare nell’ambito dei consiglieri stessi, il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario. Tali cariche non sono cumulabili nella stessa persona. Le persone chiamate a ricoprire le predette cariche restano in carica (salvo dimissioni dalla carica stessa, nel qual caso si può provvedere a nuova elezione interna a copertura della carica scoperta) finché restano membri del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti con nuova votazione. Scadono comunque, con il Consiglio direttivo che le ha nominate.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo, può nominare un direttore artistico e/o un comitato artistico preposti alla direzione dei Corsi Internazionali Musicali e delle altre manifestazioni musicali ed artistiche organizzate e patrocinati dall’associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì affidare altri particolari incarichi a consiglieri, soci non consiglieri o membri esterni all’associazione ed istituire organismi tecnici ed artistici per lo svolgimento delle varie attività rientranti nelle finalità dell’associazione.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo può dichiarare dimissionari i membri del Consiglio Direttivo stesso e del Collegio dei revisori dei conti, in caso di tre consecutive assenze ingiustificate alle riunioni.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri. Le convocazioni vengono effettuate nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei, dal Presidente, da consigliere all’uopo delegato dal Presidente, o dal personale in forza nell’associazione su incarico del Presidente. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo è presa a maggioranza. In caso di parità di voti, decide quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza personale della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 22) Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario (in caso di sua presenza, da consigliere nominato tale per l’occasione) e dal Presidente (o da chi ne fa le veci) scritto o riportato nell’apposito registro. Tutti i soci hanno diritto a consultare, previa richiesta formulata al Presidente, i verbali di riunione del Consiglio Direttivo, salvo quelli che implichino valutazioni e/o giudizi su persone e che siano dichiarati riservati dal Consiglio stesso.

Art. 23) Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai soci e di fronte a terzi. Presiede il Consiglio Direttivo e ne dirige e regola i lavori. Egli ha rappresentanza legale dell’Associazione, dispone di tutte le spese e ha poteri di firma degli atti con podestà di delega. Egli può adottare tutti i provvedimenti sia quelli a carattere di urgenza, sia quelli imposti da circostanze particolari con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva a scopo di ratifica. Egli può adottare senza necessità di autorizzazione e ratifica del Consiglio Direttivo, tutti gli atti, compresi quelli di ordinaria amministrazione che per statuto o deliberazione dell’Assemblea dei soci, non siano di specifica competenza dell’Assemblea stessa del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti o del Segretario del Consiglio stesso.

Art. 24) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, assumendone tutti i poteri e gli incarichi. Egli può svolgere funzioni di rappresentanza e firmare in nome del Presidente per sua espressa delega. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di cui sopra saranno svolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 25) Il Segretario redige e sottoscrive, se presente alle riunioni, i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinarie o straordinarie dei soci; tiene aggiornato il libro dei soci e gli altri registri sociali diversi da quelli contabili (servendosi della collaborazione di soci o terzi estranei all’associazione eventualmente delegati all’uopo dal Consiglio Direttivo), provvede al disbrigo della corrispondenza di competenza. In caso di impedimento, i suoi compiti vengono svolti per quanto attiene alla verbalizzazione, da un sostituto nominato di volta in volta dall’Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo; per i compiti diversi dalla verbalizzazione da latro membro del Consiglio Direttivo nominato all’uopo dal Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26) Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre sindaci revisori e da due sindaci supplenti eletti o nominati con le modalità di cui agli artt. 11 e segg. Il Collegio dei revisori resta in carica tre anni e può essere rieletto. Nel caso venga meno nel triennio uno dei revisori nominati dall’assemblea per morte, dimissioni, radiazioni o altra causa sarà chiamato a prendere il suo posto il primo dei supplenti eletti che assumerà la carica dopo espressa dichiarazione di accettazione della carica stessa.

Art. 27) La carica di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. I sindaci revisori dei conti effettivi possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 28) Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti ha il compito di sovrintendere all’andamento contabile e amministrativo dell’Associazione, riferendone alle assemblee annuali per mezzo del Presidente. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità; esamina i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo prima che essi siano portati all’esame dell’Assemblea dei soci esprimendo parere obbligatorio non vincolante del quale, va redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Collegio e del quale va data lettura da parte del Presidente stesso nel corso dell’assemblea annuale dei soci, in occasione della discussione ed approvazione dei bilanci; controlla, la gestione finanziaria dell’Associazione, redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio; effettua controlli di natura contabile e/o amministrativa di qualunque tipo; solleva eventuali eccezioni di legittimità in merito alla osservanza delle norme previste dalla legge o dal presente statuto.

I SOCI

Art. 29) I soci sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota annua fissate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 30) La quota sociale va versata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Trascorso il termine fissato per il pagamento dei contributi sociali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere tramite raccomandata a. r. il pagamento della quota sociale annuale da effettuarsi entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata stessa. In difetto di adempimento, il socio sarò considerato moroso e decadrà dalla qualifica di socio, salvo giustificato motivo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31) Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione e dai residui attivi di bilancio.

Art. 32) Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di ammissione ed annuali versate dai soci, dai contributi e dalle liberalità erogati in favore dell’Associazione, nonché da ogni altra entrata connessa all’esercizio dell’attività dell’Associazione. Tutte le entrate devono essere versate su conti correnti postali o bancari e/o su libretti certificati di deposito intestati all’associazione, salvo un eventuale fondo cassa da tenere presso la sede dell’Associazione. Gli assegni emessi dell’Associazione devono recare la firma del Presidente o del Vice Presidente, salvo diverse prescrizioni dell’Istituto bancario o postale presso cui risulta acceso il conto.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 33) Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti o rappresentanti. In tal caso l’assemblea dei soci potrà decidere a chi devolvere i beni dell’associazione. Dichiarata l’estinzione dell’associazione o dispostone lo scioglimento, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le prescrizioni delle leggi vigenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34) Per quanto non compreso nel presente statuto, valgono le norme dettate dal Codice Civile e le altre norme di legge eventualmente vigenti dettate per le associazioni riconosciute. Art. 35) Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte degli organi competenti.

REGOLAMENTO (per l'elezione degli organi di gestione e di controllo)

Art. 1 – L’elezione per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo ed il collegio dei Revisori dei Conti viene effettuata con la periodicità indicata nello statuto dell’Associazione.
Art. 2 – L’assemblea dei soci indetta per il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata 10 giorni prima della data fissata per la elezione.
Art. 3 - Cinque giorni prima della data di tale elezione, i soci che non siano già membri degli organi da eleggere e che intendano candidarsi devono farlo presente alla Segreteria dell’Associazione, preferibilmente per iscritto.
Art. 4 – Scaduto il termine di cui all'art. 3 che precede, la Segreteria predisporrà un congruo numero di fogli in cui dovranno essere indicati nell'ordine:
 A – per il Consiglio Direttivo
 1) i nominativi dei membri del Consiglio Direttivo uscente;
 2) i nominativi dei soci non facenti già parte del Consiglio Direttivo uscente, che hanno espresso il desiderio di candidarsi.
 B – per il Collegio dei revisori dei Conti:
 1) i nominativi del Collegio dei Revisori dei conti uscente;
 2) i nominativi dei soci e non soci che hanno espresso il desiderio di candidarsi.
Art. 5 – Indipendentemente dall'indicazione dei nominativi di cui all'articolo che precede, possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, tutti i soci che abbiano i requisiti a tal fine richiesti dal terzo comma dell'art. 10 dello Statuto, mentre per il Collegio dei Revisori dei Conti, possono essere candidati ed eletti anche i non soci.
Art. 6 – La scheda per l'elezione dovrà essere unica e dovrà contenere le seguenti scritte:
- Scheda per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione "Amici della Musica" FEDELE FENAROLI;
 - Consiglio Direttivo, seguita da nove righe, una per ciascun membro da eleggere;
 - Collegio dei Revisori dei Conti, seguita da tre righe, una per ciascun membro da eleggere.
Art. 7 – Le schede, prima che si dia inizio alle operazioni di voto, dovranno essere vidimate, mediante l'applicazione sulle stesse del timbro dell'associazione e della firma del Presidente del collegio degli scrutatori. Almeno un membro di tale collegio dovrà sempre essere presente alle operazioni di voto durante l'ora di apertura dell'urna.
Art. 8 – Lo spoglio va effettuato appena chiuse le urne, alla presenza di tutti i membri del collegio degli scrutatori, salvo causa di forza maggiore, ed è pubblico. Terminate le operazioni di spoglio, il Presidente del collegio degli scrutatori redige il verbale riportante i risultati della votazione. Provvede, quindi, a dare comunicazione per iscritto agli eletti del risultato ed a richiedere loro accettazione scritta da far pervenire entro sette giorni dalla comunicazione dell'incarico ricevuto.